Art. 3.

      1. Il fondo di cui all'articolo 2 è gestito da un comitato nazionale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede alla ripartizione territoriale delle risorse in base ai progetti di intervento presentati. Del comitato fanno parte un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, un rappresentante per ciascuna delle regioni di cui all'articolo 2, comma 2, un rappresentante del Ministero delle attività produttive, per quanto concerne la promozione turistica, e un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per quanto attiene agli interventi sulla rete stradale esistente.